Francesco Gastaldi_Il piano casa in Liguria

Gastaldi
Rucksack House, Stefan Eberstadt, Colonia

Il “Piano Casa” in Liguria, dibattito politico e riflessioni tecniche

L’iter approvativo della norma relativa al “Piano Casa”, in Liguria è stato lungo e sofferto. Come spesso accade in ambito urbanistico l’oggetto del contendere non è stato il merito della Legge, ma differenti concezioni ideologiche che in realtà poco avevano da vedere con l’impianto normativo.
Durante la discussione nell’aula del Consiglio Regionale, un gruppo trasversale che comprendeva la minoranza (Pdl) e diversi esponenti del maggior partito di maggioranza (Pd) premeva per un ampio accoglimento delle indicazioni del Governo; in contrasto con il resto della maggioranza di Centrosinistra che era più propensa ad un’applicazione restrittiva del provvedimento . Il confronto non è stato tanto sui parametri tecnici quanto soprattutto sui campi di esclusione dell’applicabilità della norma.

In particolare il dibattito è ruotato intorno alla possibilità di ampliare anche le attività commerciali, con la giustificazione di dare un impulso alle imprese in questo periodo di crisi. Dopo un vasto dibattito, che si è svolto anche su alcuni organi di stampa, la legge è stata approvata limitando le iniziali previsioni sui parametri di ampliamento ed applicandole soltanto alla destinazione d’uso residenziale.
La “battaglia politica” non è però terminata con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, anche a causa di una formulazione piuttosto carente in termini di parametri e di chiarezza, il dibattito si è immediatamente sviluppato intorno alle questioni interpretative; si è acceso uno scontro sull’articolo che esclude dalle possibilità di ampliamento gli edifici che in passato sono stati oggetti di condono edilizio. Una circolare della Direzione del Dipartimento di Pianificazione

Territoriale della Regione interpretava questo passaggio della legge in modo permissivo intendendo come da escludere dal computo del volume esistente sul quale applicare le percentuali di ampliamento il volume condonato, ma considerando come ampliabile tutto il volume da sempre regolare. Tale circolare è stata però rettificata dal Presidente del Consiglio Regionale che avocava a tale istituzione l’autentica interpretazione della legge, affermando che l’articolo incriminato doveva essere preso alla lettera, intendendosi non ampliabili tutti quegli immobili che abbiano anche un solo metro cubo condonato. All’oggi sono facilmente prevedibili ricorsi amministrativi contro una legge che discrimina i volumi condonati che, come tali, sono all’oggi a tutti gli effetti regolari.

Effetti sul sistema di pianificazione locale

Concettualmente la Legge regionale ligure è coerente con l’indirizzo di limitare al massimo il consumo di territorio causato dalle nuove costruzioni e incentiva l’intervento sull’esistente.
In questo scenario il Piano Casa aumenta leggermente i parametri di ampliabilità, specie per gli edifici più piccoli, ma ha soprattutto l’effetto di dare una nuova possibilità di ampliamento a chi aveva già utilizzato le opportunità date dagli strumenti urbanistici. Da un punto di vista pianificatorio di più ampio respiro è ovvio pensare che questa norma potrebbe avere effetti molto pesanti permettendo in teoria un forte aumento del patrimonio immobiliare esistente. Tale evenienza appare però fortemente ridimensionata se si analizza realisticamente la configurazione del territorio e del sistema dell’edificato in Liguria per cui i vincoli di distanza e gli altri vincoli privatistici fortemente limitano le possibilità di ampliamento; a ciò si deve poi aggiungere che in vaste aree dell’entroterra la richiesta di nuovi volumi è molto scarsa, mentre nelle zone costiere dove la pressione speculativa è molto forte numerosi vincoli restringono sensibilmente le aree di territorio ove sia applicabile la legge.

Una valutazione degli esiti della Legge è ancora molto prematura: essa è sostanzialmente entrata in vigore i primi giorni di gennaio, epoca di scadenza del periodo di 45 giorni in cui i comuni avevano facoltà di individuare parti del loro territorio in cui non si possa applicare la norma.
A tal riguardo si rileva che tra i maggiori comuni liguri Imperia, Sanremo, Albenga, Savona e Chiavari non hanno deliberato alcuna limitazione, mentre l’hanno fatto Finale Ligure, Rapallo, Sestri Levante e La Spezia. Difficile trovare un criterio condiviso tra i comuni che hanno limitato l’applicabilità del Piano Casa in quanto si tratta per lo più di scelte legate a specificità locali. Fortemente differente tra un comune e l’altro il numero delle pratiche presentate in questi primi giorni di applicazione.

Passando ad un’analisi più tecnica della norma non si può che riscontrare la presenza di diverse carenze che già hanno portato e porteranno in futuro ad accese dispute interpretative per quanto riguarda gli aspetti più eclatanti e, purtroppo, come l’esperienza insegna, porteranno a diverse interpretazioni tra un Comune e l’altro per gli aspetti più marginali ma in molti casi non secondari in termini di effettive possibilità edificatorie. Prima di tutte si rileva la già evidenziata questione degli immobili oggetto di condono: sebbene sia chiaro che lo spirito del legislatore è quello di non premiare ulteriormente i “furbetti”, appare di difficile difesa in sede legale amministrativa e costituzionale una norma che discrimina tra volumi regolari e regolarizzati, differenza lessicale che in sede legale non ha alcun valore.

Una questione che può apparire marginale, ma che è rilevante in termini di quantità (e, pertanto, in termini di impatto sul paesaggio e in termini di valori immobiliari in gioco) è la definizione di volume come “l’ingombro geometrico della costruzione in soprassuolo”: in un territorio collinare terrazzato come quello ligure dove nella maggioranza dei casi gli edifici si sviluppano su più livelli in parte incassati nei terrazzamenti appare evidente il dubbio interpretativo sul metodo di calcolo del volume.

Nelle intenzioni più coraggioso delle norme “ordinarie” è il Piano Casa in materia di miglioramento della qualità edilizia: un bonus del 10% di ulteriore ampliamento volumetrico è dato a chi con l’occasione dell’ampliamento rende l’intero edificio rispondente alle più recenti e restrittive norme antisismiche congiuntamente e rispondente alle norme di efficienza energetica cogenti per le nuove costruzioni. Ulteriori bonus del 5% sono inoltre accordati a chi utilizzi materiali tipici locali (in particolare l’ardesia ligure) per gli edifici rurali di valore testimoniale.

Interessante dal punto di vista del rapporto tra parametro normativo ed esito tipologico-formale è lo scaglionamento delle percentuali di ampliamento: per gli edifici più piccoli (fino a 200 mc.) l’ampliabilità parametrizzata in base ad una percentuale, ma è di 60 mc. a prescindere dalla dimensione dell’esistente. Se ciò può creare qualche dubbio dal punto di vista perequativo, è da cogliere l’intenzione del legislatore, seppure nella semplicità della norma, di agevolare una crescita tipologicamente corretta dell’edificio, dando la possibilità di aggiungere una stanza e non un volume di dimensioni incongrue che alteri le caratteristiche della costruzione.

In conclusione, da un punto di vista della disciplina urbanistica è inevitabile riscontrare che se da un lato l’approfondimento nello studio del sistema normativo dei piani urbanistici si fa sempre più sofisticato, leggi “straordinarie” come questa si fondano su deroghe e articolazioni normative piuttosto rozze e in molti casi, fortemente, destabilizzanti del sistema della pianificazione a scala locale.

[Francesco Gastaldi]

(in corso di pubblicazione sulla rivista Urbanistica Informazioni)